Il decreto legge Rilancio prevede un superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Gli interventi verdi finanziati con il superbonus dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». La norma del decreto prevedeva la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.
ECCO LE NOVITA' ENTRATE IN VIGORE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il +39 0141 439546.
PROROGHE E MODIFICHE
Edifici unifamiliari:
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Non c’è il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo, modificata poi al Senato.
Condomini e mini condomini:
La detrazione, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, è prorogata con fino a tutto il 2025, ma con un decalage:
il bonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
scende al 70% per le spese sostenute nel 2024;
passa al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Questa proroga, oltre che per gli interventi effettuati dai condomini, vale per quelli realizzati dalle persone fisiche
(al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate
(anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
La stessa estensione vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.
Cessione del credito
Viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (fino al 2024 per le altre detrazioni per l’edilizia), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.